Repubblica Ligure.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE.
Accettata il 2 dicembre 1797.
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1797. Stamperia Olzati, GENOVA.
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Trascrizione elettronica rivista e resa disponibile dalla
           Fondazione Ezio Galiano onlus
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      ad esclusivo uso dei privi della vista.
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Testo curato da: Paolo Alberti e Paolo Oliva per il "Progetto Manuzio", iniziativa dell'Associazione Culturale "Liber Liber".
Aperto a chiunque voglia collaborare, realizza la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico.
Ulteriori informazioni sul sito: http://www.liberliber.it/
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Indice.
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Sovranit del Popolo.
Diritti dell'Uomo in Societ.
Doveri dell'Uomo in Societ.
Doveri del Corpo Sociale.
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CONSTITUZIONE.
CAPO PRIMO. REPUBBLICA LIGURE.
CAPO SECONDO. Divisione del Territorio.
CAPO TERZO. Stato Politico d Cittadini.
CAPO QUARTO. Comizj Primarj..
CAPO QUINTO. Comizj Elettorali.
CAPO SESTO. POTERE LEGISLATIVO.
Disposizioni Generali.
Consiglio de' Sessanta.
Consiglio de' Seniori.
Garanza de' Membri del Corpo Legislativo.
Promulgazione delle Leggi.
CAPO SETTIMO. Potere Esecutivo.
CAPO OTTAVO. Municipalit, Assemblee di Cantone, e Commissarj del Governo.
CAPO NONO. POTERE GIUDIZIARIO.
Disposizioni generali.
Giustizia Correttiva, e Criminale.
CAPO DECIMO. Tribunale di Cassazione.
CAPO UNDECIMO. Alta Corte di Giustizia.
CAPO DUODECIMO. Della Forza Armata.
Della Guardia Nazionale.
Della Truppa assoldata.
CAPO DECIMOTERZO. Delle Contribuzioni.
Tesoreria Nazionale.
CAPO DECIMOQUARTO. Istruzione Pubblica.
CAPO DECIMOQUINTO. Relazioni Estere.
CAPO DECIMOSESTO. Riforma della Costituzione.
CAPO DECIMOSETTIMO. Disposizioni Generali.
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FINE Indice.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE, 1797. ANNO PRIMO DELLA RICUPERATA LIBERT.
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Il Popolo Ligure, considerando, che il passato suo,  provenuto dall'essere stato soggetto ad un Governo Aristocratico, ed Ereditario, e dall'essersi separato in Classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire, che una sola Famiglia, coll'adottare una Costituzione fondata su i veri principj della Libert, e dell'Eguaglianza; pertanto riconosce, e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti principj.
 SOVRANIT DEL POPOLO
1. La Sovranit  l'esercizio della volont generale; risiede essenzialmente nel Popolo.  indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.
2. Nessuno individuo, nessuna porzione del Popolo, pu attribuirsi la Sovranit. Niuno pu essere escluso dal parteciparne, se non nei casi determinati dalla Legge per pubblica sicurezza.
3. Nessuno, senza una delegazione formale, e legittima del Popolo, pu esercitare alcuna pubblica autorit.
4. I pubblici Poteri, non sono propriet di quelli, che li esercitano. Ogni Cittadino pu essere eletto all'esercizio dei pubblici Poteri, nei modi, e forme, e con i requisiti prescritti dalla Legge.
5. La legge  l'espressione libera della volont generale, per mezzo della pluralit d Cittadini, o d loro Rappresentanti;  fondata sulla Giustizia, e sul bene comune. Protegge la Libert pubblica, e individuale contro ogni attacco ed oppressione.
6. Ci, che non  proibito dalla legge, non pu essere impedito. Nessuno pu essere costretto a fare ci, che la legge non ordina.
7. Gli Atti esercitati contro chiunque si sia, fuori d casi, e contro le forme, che la legge determina, sono arbitrarj, e tirannici.
 DIRITTI DELL'UOMO IN SOCIET.
1. Il fine della Societ  la felicit comune. Il Governo  instituito per assicurare all'Uomo il godimento dell'esercizio d suoi i diritti 
2. Questi sono: la Libert l'Eguaglianza la Propriet, la Sicurezza.
3. La Libert  la facolt, che appartiene all'Uomo di far tutto ci, che non nuoce ai diritti degli Individui, e del Corpo Sociale.
4. L'Eguaglianza consiste nel diritto che ha ciascun Cittadino di esser trattato egualmente dalla Legge, sia che essa punisca, sia che essa protegga. Non conosce potere ereditario, n distinzione di nascita.
5. La Propriet  il diritto, che ha ciascuno di godere, e di disporre d suoi beni, del frutto del suo lavoro, e della sua industria. La di lui persona  una propriet inalienabile.
6. La Sicurezza risulta dal concorso di tutta la Societ per difendere i diritti d'ogni suo Individuo.
 DOVERI DELL'UOMO IN SOCIET.
1. I diritti altrui sono il limite morale dei nostri, il principio dei doveri: si adempiono questi col rispettar quelli. Il loro fondamento  in questa massima. Fa costantemente agli altri il bene, che vorresti ricevere : Non fare ad altri il male, che non vorresti fatto a te stesso.
2. I doveri di ciascheduno Individuo verso la Societ sono: l'ubbidienza alle Leggi; la difesa della Libert, e dell'Eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servigio della Patria, quando lo esige, anche col sacrificio delle sostanze, della vita.
3. Chi viola apertamente le leggi, chi cerca di eluderle, dichiara Se nemico della Societ.
4. Nessuno  buon Cittadino, se non  buon Figlio, buon Padre, buon Fratello, buon Amico, buono Sposo.
La pratica dei doveri privati, domestici  la base delle virt pubbliche.
 DOVERI DEL CORPO SOCIALE
1. Il dovere della Societ verso gli Individui, che la compongono,  la Garanzia Sociale. Consiste nell'azione chi tutti, per assicurare i diritti i ciascheduno. Dove essa manchi, non vi  n Societ, n Governo.
2. La Garanzia Sociale  non esiste se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati dalla legge; se la responsabilit di tutti gli Ufficiali pubblici non  stabilita.
3. La Societ deve i mezzi per sussistere agl'Indigenti, e l'istruzione a tutti i Cittadini.
 CONSTITUZIONE
CAPO PRIMO
REPUBBLICA LIGURE
Art. 1 La Repubblica Ligure  Una, e Indivisibile.
2. L'Universalit de' Cittadini Liguri  il Sovrano.
3. La Libert e l'Eguaglianza sono la base della Repubblica.
4. La Repubblica Ligure conserva intatta la Religione Cristiana Cattolica, che professa da secoli.
5. Accorda una speciale protezione all'Industria al Commercio, alle Arti e alle Scienze.
6. Difende tutte le propriet, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessit, legalmente provata, esige il sacrifizio.
7. Conserva e tramanda a' Posteri sentimenti di riconoscenza per la Repubblica Francese, e si dichiara naturalmente alleata di tutti i Popoli Liberi.
 CAP. SECONDO
 Divisione del Territorio.
8. Il Territorio Ligure  diviso in 15. a 20. Giurisdizioni.
9. Il Capo-Luogo della Giurisdizione potr sopra una disposizione del Corpo Legislativo cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti Comuni d'ogni Giurisdizione.
10. Ciascuna Giurisdizione  divisa in Cantoni i quali in tutto il Territorio non possono essere meno di 150., n pi di 200.
11. Ciascun Cantone  diviso in tanti Comuni quante sono le Parrocchie, che contiene, senza per che le Citt, o Borghi, che comprendono pi Parrocchie, possano formare pi d'un comune.
12. Il Corpo Legislativo determiner il Circondario di ciascuna Giurisdizione, Cantone e Comune dentro due mesi dalla sua installazione.
13. Si conserva provvisoriamente l'attuale divisione del Territorio Ligure.
 CAP. TERZO.
 Stato Politico d Cittadini.
14. Ogni uomo nato e domiciliato nel Territorio della Repubblica, che abbia compito l'et d'anni venti, e siasi fatto descrivere nel Registro Civico del suo comune, Cittadino attivo della Repubblica Ligure.
15. Il Figlio di Cittadino, nato accidentalmente fuori del territorio della Repubblica, si considera come nato nel territorio.
16 I Forastieri diventano Cittadini se dopo aver dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel registro civico, ed avere rinunciato alla Cittadinanza della loro Patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul territorio della Repubblica, e vi possedono uno stabilimento di Commercio o d'industria oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una Cittadina Ligure.
17. Il Figlio di Forastiere, nato accidentalmente nel territorio della Repubblica, si considera come Forastiere finch non abbia adempito alle condizioni che si prescrivono in questo capitolo per l'ammissione de' Forestieri alla Cittadinanza
18. I Forastieri, che hanno ottenuto dall'antico Governo il privilegio di Cittadinanza, non possono esercitarne i diritti, se non dopo di aver abitato per anni dieci nello Stato della Repubblica, da computarsi per dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.
19. Saranno inoltre Cittadini, senza altri requisiti, que' Forastieri, che il Corpo Legislativo dichiara benemeriti della Repubblica, o della Umanit. Saranno pure Cittadini tutti i Militari, che averanno servito senza ingaggio per anni 6 la Repubblica Ligure.
20. I soli cittadini attivi possono votare nei Comizi del Popolo, ed esercitare le Funzioni e Impieghi, che sono stabiliti nella Costituzione.
21. Si considerano come forastieri gl'individui, i quali, senza missione o autorizzazione del Governo dimorano per dieci anni continui fuori dello Stato; nel qual caso non rientrano nei diritti di Cittadinanza, se non ne' modi di sopra espressi.
22. Perdono i diritti di Cittadinanza quelli, che ottengono naturalizzazione in Paese straniero, o aggregazione a qualunque Corporazione estera che esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedelt. Non si riacquistano tali diritti se non nei modi di sopra espressi.
L'esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso, 1. per la professione o voto in Corpo Regolare, o Religioso, e continuazione in tale stato; 2. per l'accettazione o ritenzione di cariche pensioni, patenti, titoli o cocarde di potenze estere; 3. per la condanna a pena afflittiva, o infamante sino alla riabilitazione; 4. per lo stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva, o infamante; 5. per l'interdizione legale in caso d'imbecillit, demenza, o furore; 6. per lo stato di debitore fallito, di erede o detentore, a titolo gratuito, di tutto, o parte dell'eredit di un fallito finch non sia seguito aggiustamento coi Creditori; 7. per condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante, finch la sentenza non sia annullata; 8. per lo stato di domestico adetto a servizio personale; 9.  per lo stato di mendicante, o vagabondo.
24. Quelli che possedono Feudi in Paese straniero non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non dieci anni dopo che averanno fatta la rinuncia del Feudo.
25. L'esercizio dei diritti di Cittadino non si sospende, e non si perde, se non nei casi espressi dalla Costituzione.
26. Dopo l'anno decimo della Repubblica nessun Individuo potr essere descritto nel Registro Civico, se non prova che sa leggere, e scrivere, ed esercitare un'arte.
27. L'Agricoltura, e la Navigazione sono considerate dalla Repubblica le pi utili e le pi rispettabili fra le Arti.
 CAP. QUARTO.
 Comizj Primarj.
28. I Cittadini attivi perch, possano esercitare gli atti di Sovranit,  necessario, che si radunino in Comizj.
29. I Comizj primarj risultano dalla riunione di tutti i Cittadini attivi distribuiti in diverse radunanze, secondo i Comuni ne' quali si trovano domiciliati.
30. Il domicilio richiesto per votare nei Comizj primarj di un Comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde che coll'assenza di un anno.
31. Non si pu votare per Procuratore, non si pu votare per un istesso oggetto che in un solo de' Comizj primarj.
Vi sar almeno un comizio primario per ogni Comune, composto di trecento Cittadini almeno, e di seicento al pi. Sono compresi a formare questo numero anche i Cittadini assenti che avrebbero diritto di votare in quel Comizio se fossero presenti. In que' Comuni ove i Cittadini non arrivano al numero di trecento, si uniranno a quelli del Comune, o Comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno di trecento Cittadini; e ci sino al nuovo regolamento che sar fissato dal Corpo Legislativo.
33. Questi Comizj si costituiscono provvisonalmente sotto la Presidenza del pi Vecchio, e i due pi Giovani fanno provvisionalmente	le  funzioni di Secretarj.
34. Sono definitivamente costituiti colla nomina di un Presidente, di due Secretarj, e di due Scrutatori.
35. Se insorgono quistioni sopra le qualit richieste per votare, il Comizio le decide provvisionalmente, salvo il ricorso al Giudice ordinario della Giurisdizione.
36. In ogni altro caso il Corpo Legislativo pronuncia sulla validit delle operazioni de' Comizj.
37.  proibito d'intervenire con armi ne' Comizj: in tal caso si perde, per dieci anni il diritto di votare, e di assistervi.
38. I Comizj hanno tutta l'autorit per mantenere il buon ordine nel loro interno.
39. Gli atti, che si facessero in uno di questi Comizj, fuori dell'oggetto della loro convocazione, e contro le forme che sono determinate dalla Costituzione, sono nulli. I Comizj non possono ricevere, n spedire memorie, petizioni o Deputazioni.
40. La Costituzione determina gli oggetti, per i quali si devono convocare i Comizj primarj, e sono i seguenti: 1. per accettare o rigettare i cambiamenti dell'Atto Costituzionale che fossero legittimamente proposti dall'Assemblea di Riforma. 2. Per fare l'elezioni, che loro appartengono, giusta le circostanze.
41. Si radunano i Comizj primarj, di proprio diritto, in forza della Costituzione e senza essere convocati, il giorno primo di Maggio d'ogni anno, e procedono, secondo che vi  luogo alle elezioni. 1. De' Membri che devono comporre i Comizj Elettorali; 2. Degli Uffiziali Municipali del loro Comune.
42. Nei Comuni al di sotto di trecento votanti, si tengono delle Assemblee Comunali solamente per eleggere gli Uffiziali Municipali.
43. La forma di votare, in questi Comizj, si  per scrutinio secreto. Il resto circa la detta forma sar determinato dal Corpo Legislativo. Il Governo Provvisorio lo determina per le prime elezioni.
44. Chiunque  legittimamente convinto d'avere comprato, o venduto un voto, oppure di avere procurata l'elezione di qualche individuo con minaccie, brighe, inganni, o con altro genere di seduzione perde per venti anni l'esercizio de' diritti di Cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre : Simili esclusioni si pubblicano nella Giurisdizione per proclama.
45. Chiunque si fa lecito d'impedire la riunione di questi Comizj  dichiarato reo di lesa Nazione.
46. I Comizj primarj non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.
 CAP. QUINTO.
 Comizj Elettorali.
47. Ogni comizio primario nomina gli Elettori per i Comizj Elettorali in ragione di uno per ogni trenta Cittadini, che si trovano a votare nel Comizio, o hanno diritto di votarvi, bench assenti. Se il numero totale, diviso per trenta, d un avanzo maggiore di quindici, v' luogo alla nomina di un altro elettore.
48. Chi non ha l'et di anni venticinque; Chi vive unicamente di una mercede giornale, non pu essere scelto per Elettore. Non possono essere scelti gli astretti a celibato per anni tre dall'accettazione della Costituzione.
49. I membri dei Comizj Elettorali sono rinnovati in ciaschedun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di un altr'anno.
50. I Comizj Elettorali si riuniscono il giorno dieci di Maggio d'ogni anno nel Luogo, che verr indicato dal Corpo Legislativo nella divisione definitiva del Territorio.
Il Governo Provvisorio determina per la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno riunirsi.
51. I Comizj Elettorali devono terminare le loro operazioni in una sola Sessione, che non pu durare oltre a cinque giorni. Dopo questo termine i Comizj Elettorali devono essere sciolti assolutamente.
52. La seconda convocazione de' Comizi Primarj, ed Elettorali avr luogo in Maggio del 1799.
53. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione sar considerato come un anno solo riguardo alla durata in carica di tutti i pubblici funzionarj. Le Autorit Costituite attualmente esistenti dureranno in carica fino alla divisione del Territorio, ed all'organizzazione del Potere Giudiziario da farsi dal Corpo Legislativo.
Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno nel Capo Luogo di ciascuna Giurisdizione, e sulla convocazione del Direttorio Esecutivo gli Elettori nominati nelle precedenti Assemblee Primarie, e procederanno per una sola volta alla elezione delle Municipalit, de' Giudici di Pace, e del Tribunale Civile, e Criminale delle rispettive Giurisdizioni, che continueranno in carica sino alle successive elezioni, le quali avranno luogo nella prima riunione del popolo ne' Comizj Primarj.
54. Meno il solo caso indicato nell'articolo precedente, dopo che  sciolto il Comizio Elettorale, non rimane ai cittadini che ne sono stati membri, n qualit, n titolo di Elettore; non possono perci arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, n unirsi fra di loro con tale qualit: qualunque contravvenzione a tali disposizioni  un attentato alla sicurezza generale.
55. I regolamenti, che si trovano stabiliti per i Comizj primarj agli articoli 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 43. 44. 45. 46. hanno luogo eziandio per i Comizj Elettorali.
56. I Comizj Elettorali si riuniscono per eleggere, secondo il bisogno. 1. I Membri de' due Consiglj: prima quelli del Consiglio dei Seniori e poi quelli del Consiglio de' Sessanta: 2. Gli Alti Giurati: 3. I Giudici di Pace, della giurisdizione: 4. I Soggetti, che devono comporre il Potere Giudiziario: 5. Il Cancelliere del Tribunale Civile, e Criminale.
57. Il Governo Provvisorio  incaricato di unire per ora pi Distretti, la popolazione dei quali non ecceda 50. mila anime, in un solo Dipartimento al solo oggetto di formare in ciascun Dipartimento un solo Comizio Elettorale per la pi facile nominazione de' Membri del Corpo Legislativo.
58. Quando un Cittadino  nominato ne' Comizj Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al Funzionario rimpiazzato.
59. Il Commissario, che il Governo deve avere nelle Giurisdizioni,  tenuto, sotto pena di destituzione, d'informarlo de' tempi, in cui si aprono, e chiudono i Comizj Elettorali. Il detto Commissario non pu arrestare, n sospendere, n entrare nel luogo delle Sessioni; ma ha diritto di domandare comunicazione del Processo verbale delle Sessioni nelle quarant'otto ore che seguono, ed  tenuto di denunciare al Direttorio Esecutivo le infrazioni che venissero fatte all'Atto Costituzionale.
Questo Articolo  comune coi Comizj primarj.
 CAP. SESTO.
POTERE LEGISLATIVO.
 Disposizioni Generali.
60. Il Corpo Legislativo  diviso in due Consiglj, l'uno di trenta Membri denominato dei Seniori e l'altro di sessanta.
61. Il Corpo Legislativo non pu in verun caso delegare a uno o a pi de' suoi Membri, n a chi che sia, alcuna delle Funzioni a lui attribuite dalla Costituzione.
62. Non pu egli stesso, n per mezzo di Delegati esercitare il potere esecutivo, n il potere giudiziario.
63.  incompatibile la qualit di Membro del Corpo Legislativo coll'esercizio di un'altra Funzione pubblica:  pure incompatibile colla qualit di Sacerdote addetto a cura di anime ed obbligato a Residenza.
64. La Legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' Funzionarj pubblici, che sono eletti Membri del Corpo Legislativo.
65. Ciascuna Giurisdizione concorre solamente in ragion della sua Popolazione alla nomina de' Membri de' due Consiglj.
66. Ogni dieci anni il Corpo Legislativo, giusta le liste della Popolazione che gli sono spedite, determina il numero de' Membri dei due Consiglj, che ciascuna Giurisdizione deve somministrare. Per questa prima volta il Governo Provvisorio determina il numero suddetto.
67. Nessuno cangiamento potr farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.
68. I Membri del Corpo Legislativo non sono Rappresentanti particolari della Giurisdizione, che gli ha nominati, ma della Nazione intiera, e non pu darsi loro alcun mandato.
69. In ciascun anno sar rinnovato un terzo dei Membri dell'uno e dell'altro Consiglio. Le Giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono, eleggono quelli che li rimpiazzano.
70. I Membri, che sortono dal Corpo Legislativo, non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la sorte decide di quelli, che devono uscire.
71. Li Cittadini che sono stati Membri dei Collegi dell'antico Governo non puonno essere eletti Membri del Corpo Legislativo.
72. Vi sar presso il Corpo Legislativo una guardia di Cittadini presi dalla guardia Nazionale sedentaria di tutte le Giurisdizioni, e per ora di tutti i distretti, e scelti dai loro fratelli d'armi. Questa guardia non pu essere minore di quattrocento cinquanta uomini in attivit di servizio. Essa dipender interamente dal Corpo Legislativo, il quale determiner il modo del suo servizio, e la sua durata.
73. Se per circostanze straordinarie uno dei due Consiglj si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, se ne d avviso al Direttorio, il quale  tenuto di convocare immediatamente i Comizj primarj delle Giurisdizioni, che hanno Membri da rimpiazzare. Essi nomina no immediatamente gli Elettori, che procedono senza dilazione, alle necessarie rielezioni.
74. I Membri annualmente eletti per l'uno e l'altro Consiglio, devono portarsi al pi presto al luogo della Residenza del Corpo Legislativo. Si radunano il giorno ventidue Maggio dell'anno istesso.
75. I due Consiglj devono sempre risiedere nel medesimo Comune.
76. Il Corpo Legislativo  permanente: ha per la facolt di sospendere le Sessioni, secondo che stima.
77. In nessun caso i due Consiglj possono radunarsi  in una medesima Sala.
78. Le Funzioni di Presidente, e di Secretario, non possono durare pi di un mese in alcuno dei due Consiglj.
79. I Consiglj hanno rispettivamente il diritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel circondario esteriore, che stimano di determinare.
80. Hanno rispettivamente il diritto di Polizia su gl'Individui del loro Corpo, ma non possono pronunciare alcuna pena contro di essi, pi forte della censura, o di un arresto per otto giorni, o di detenzione per tre giorni.
81. Le Sessioni dell'uno, e dell'altro Consiglio sono pubbliche; non possono per gli Astanti eccedere il numero di duecento per ogni Consiglio.
82. Si tiene processo verbale di ogni Sessione, e si pubblica colle stampe.
83. Tutte le deliberazioni si fanno per alzata, e seduta. In caso dubbio, si passa all'interpellazione nominale: In tal caso i suffragj sono secreti.
84. Ogni Consiglio, sulla dimanda di un terzo de' suoi Membri presenti, pu formarsi in Comitato generale, e secreto; ma solamente per discutere, e non per deliberare.
85. In nessun caso n l'uno, n l'altro Consiglio pu creare nel di lui seno alcun Comitato permanente: ha solamente la facolt, per il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare fra i suoi Membri una Commissione speciale, che dovr ristringersi al semplice oggetto, per cui  stata nominata, e rester sciolta tosto che il Consiglio avr decretato sopra quest'oggetto medesimo.
86. I Membri del Consiglio Legislativo ricevono un'annuale indennizzazione in ragione di lire dieci, del corso attuale, al giorno.
87. Il Direttorio non pu far soggiornare, e transitare alcun Corpo di Truppa dentro la distanza di otto miglia dalla Residenza del Corpo Legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione, a risalva per della Truppa, che pu soggiornare ordinariamente nel Comune, ove risiede il Corpo Legislativo, secondo sar stabilito dallo stesso.
88. Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna Cerimonia, o funzione pubblica, e non vi manda a suo nome alcuna Depurazione.
89. Dopo che i due Consiglj sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente notizia.
90. Uno de' due Consiglj non pu sospendere le sue sessioni al di l di cinque giorni, senza che l'altro vi concorra.
 Consiglio de' Sessanta.
91. Questo Consiglio  fissato al numero di Sessanta.
92. Per essere eletto a questo Consiglio,  necessario di avere compita l'et di anni trenta, (per i primi sei anni basteranno anni venticinque compiti), e di essere domiciliati da cinque anni nel Territorio della Repubblica: Questa ultima condizione non  necessaria per quelli, che sono assenti per Missione del Governo.
Per i primi tre anni dalla accettazione della Costituzione sono esclusi gli astretti a celibato.
93. Questo Consiglio non pu deliberare se non vi sono presenti almeno trenta dei suoi Membri.
94. La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente a questo Consiglio.
95. Niuna proposizione pu essere posta in deliberazione n risoluta in questo Consiglio, se non si osservano le forme seguenti.
Si fanno tre Letture della proposizione: l'intervallo tra l'una e l'altra di esse noti pu essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione.  per in facolt del Consiglio dopo la prima e la seconda lettura di dichiarare, che vi  luogo all'aggiornamento, oppure che non vi  luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza il Consiglio delibera sulla proposizione oppure determina il giorno, in cui si propone di deliberare.
96. Le proposizioni che sono state sottoposte a discussione e definitivamente rigettate dopo la terza lettura, non possono essere riproposte, che dopo un anno.
97. Le proposizioni che sono state adottate da questo Consiglio, si chiamano Deliberazioni.
98. Il preambolo d'ogni deliberazione deve contenere 1. le date delle Sessioni, nelle quali le tre letture della proposizione sono state fatte: 2. l'atto per cui si  dichiarato dopo la terza lettura non esservi luogo ed aggiornamento.
99. Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 95. le proposizioni riconosciute per urgenti da una previa dichiarazione del Consiglio. Questa dichiarazione esprime i motivi dell'urgenza, e n' fatta menzione nel preambolo della deliberazione.
 Consiglio de' Seniori
100. I requisiti necessarj per essere eletto Membro nel Consiglio dei Seniori sono 1. l'et d'anni 40. compiti, 2. la qualit di ammogliato, o di vedovo: 3. il domicilio di anni sette nel Territorio della Repubblica: la terza condizione non si applica agli assenti per missione del Governo.
101. Questo consiglio non pu deliberare se non sono presenti quindici almeno de' suoi membri.
102. Appartiene esclusivamente al Consiglio de' Seniori l'approvare, o rigettare le deliberazioni del Consiglio dei Sessanta.
103. Dopo che una deliberazione del Consiglio de' Sessanta  pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente ne fa leggere il preambolo.
104. Se la proposizione  stata dichiarata urgente, il Consiglio de' Seniori delibera per approvare, o rigettare l'atto d'urgenza.
105. Se il Consiglio de' Seniori rigetta l'atto d'urgenza, non pu discutere in merito della Deliberazione.
106. Se la deliberazione non  preceduta da un atto d'urgenza se ne fanno le tre letture, e l'intervallo fra le due prime di queste letture non pu essere minore di cinque giorni. La discussione  aperta dopo ciascuna lettura. Ogni deliberazione  stampata, e distribuita due giorni almeno avanti la seconda lettura.
107. Il Consiglio de' Seniori non approva le deliberazioni del Consiglio de' Sessanta, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla Costituzione.
108. Le deliberazioni del Consiglio dei Sessanta dopo che sono approvate dal Consiglio de' Seniori, si chiamano Leggi.
109. Il preambolo delle Leggi esprime la data delle Sessioni del Consiglio de' Seniori, nelle quali si sono fatte le tre letture.
110. Il Decreto, col quale il Consiglio de' Seniori riconosce l'urgenza di una Legge, deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo della Legge medesima.
111. La proposizione, che si fa di una deliberazione del Consiglio dei Sessanta, s'intende fatta di tutti gli Articoli, che contiene. Il Consiglio de' Seniori deve rigettarli, o approvarli nella loro totalit.
112. L'approvazione del Consiglio de' Seniori  espressa in ogni proposizione di Legge colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e da due Secretarj almeno = Il consiglio de' Seniori approva =
113. Quando questo Consiglio rigetta la Legge proposta per causa di ommissione delle forme sopra indicate si esprime con la formola seguente, sottoscritta come sopra = La Costituzione annulla =.
114. Quando il Consiglio si decide a rigettare la deliberazione a cagione del merito, si esprime nella forma seguente, sottoscritta dal Presidente, e due Secretarj almeno = Il consiglio de' Seniori non pu adottare =.
115. Nel caso di quest'ultimo Articolo la deliberazione rigettata non pu essere riproposta, se non dopo l'intervallo di un anno.
116. Pu non ostante il Consiglio de' Sessanta presentare in qualunque tempo un progetto di Legge, ossia deliberazione, che contenga degli Articoli, i quali facevano parte di un'altra deliberazione gi stata rigettata.
117. Il Consiglio de' Seniori, dopo che avr adottato una deliberazione, dovr nel termine di ventiquattro ore farla pervenire tanto al Consiglio de' Sessanta, quanto al Direttorio Esecutivo.
118. Il Consiglio dei Seniori pu cambiare la Residenza del Corpo Legislativo: in questo caso indica un nuovo luogo, e l'epoca, in cui i due Consiglj sono tenuti di recarvisi. Il decreto de' Seniori su questo punto  irrevocabile.
119. Per le determinazioni contenute nel precedente Articolo si richiedono i due terzi dei voti del Consiglio de' Seniori.
120. Nel giorno medesimo in cui  presa una tale determinazione, il Corpo Legislativo non pu ulteriormente deliberare nel Comune, in cui risiedeva. I Membri che vi continuassero le loro Funzioni, si renderebbero rei di attentato contro la sicurezza pubblica.
121. I Membri del Potere Esecutivo, che ritardassero, o ricusassero di apporre i sigilli, promulgare, e spedire il Decreto di translazione del Consiglio de' Seniori sono rei del medesimo delitto.
122. Se nel termine di otto giorni, dopo che i Seniori hanno deliberato di trasferire altrove la residenza del Corpo Legislativo, non si far palese alla Repubblica dalla Maggiorit dei Membri di ciaschedun Consiglio il loro arrivo alla nuova residenza, oppure la loro riunione in qualunque siasi altro luogo, li Tribunali delle Giurisdizioni convocheranno i Comizj Primarj per nominare gli Elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo nella sua totalit.
123. Li Tribunali, a' quali appartiene nel caso dell'Articolo precedente di convocare i Comizj Primarj, se mancano a questo dovere, sono dichiarati rei di attentato contro la sicurezza pubblica.
124. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti quegli Individui, che si fanno lecito d'impedire la riunione de' Comizj Primarj, o Elettorali nel caso predetto.
125. I Membri del nuovo Corpo Legislativo eletto come sopra, si riuniscono nel luogo ch'era stato indicato dal Consiglio de' Seniori.
126. Nel caso, che non possano riunirsi in detto luogo, hanno la facolt di farlo in qualunque altro; e ovunque si trova raccolta la maggiorit dei Membri de' due Consiglij s'intende che v'esista legalmente il Corpo Legislativo.
 Garanza de' Membri del Corpo Legislativo.
127. I Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, non possono essere citati, accusati, n giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro Funzioni Legislative.
128. I Membri del Corpo Legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo finite le loro Funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte ne' seguenti Articoli.
129. Possono per azioni criminose essere arrestati nell'atto del delitto, ma se ne d immediato avviso al Corpo Legislativo, ed il processo non pu essere continuato se non dopo che il Consiglio dei Sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio dei Seniori lo ha decretato.
130. I Membri del Corpo Legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto non possono essere tradotti innanzi a chi  incaricato della Polizia, n messi in arresto prima che il Consiglio dei Sessanta riunito in Comitato secreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello dei Seniori l'abbia nello stesso momento decretato.
131. Nel caso de' due precedenti articoli i Membri del Corpo Legislativo non possono essere giudicati n tradotti innanzi ad alcun altro Tribunale, fuorch a quello dell'Alta Corte chi Giustizia.
132. Saranno tradotti innanzi al detto Tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.
133. Nessuna denunzia contro un Membro del Corpo Legislativo pu dar luogo a procedere, se non  stesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al Consiglio de' Sessanta.
134. Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 95. il Consiglio dei Sessanta ammette la dinunzia, lo dichiara ne' seguenti termini = La dinunzia  contro .... pel fatto di ..... in data del ...., sottoscritta da .....  ammessa. =
135. L'incolpato allora  chiamato: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorch comparisce,  ascoltato nel luogo della sessione del Consiglio de' Sessanta.
136. Siasi l'imputato presentato, o no, il Consiglio dei Sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi sia luogo o no all'esame della sua condotta.
137. Se il Consiglio de' Sessanta dichiara che vi  luogo ad esame, l'imputato  chiamato dal Consiglio de' Seniori: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, e se comparisce  ascoltato nell'interno del luogo delle Sessioni di detto Consiglio.
138. Siasi o no presentato l'incolpato, il Consiglio de' Seniori, dopo questa dilazione, e dopo di aver deliberato nelle forme prescritte nell'articolo 106. pronuncia l'accusa, se vi ha luogo, e rimette l'accusato all'Alta Corte di Giustizia, la quale  obbligata d'istruire il processo senza alcun indugio.
139. L'accusa pronunciata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospensione; se egli  assoluto dell'Alta Corte di Giustizia riassume le sue funzioni.
 Promulgazione delle Leggi.
140. Il Direttorio Esecutivo fa apporre i Sigilli e pubblicare le Leggi, ed ogni altro Atto del Corpo Legislativo al termine di due giorni dopo che li hai ricevuti.
141. Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le ventiquattro ore le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un Decreto d'urgenza.
142. La pubblicazione delle Leggi, e degli Atti del Corpo Legislativo, si eseguisce colle seguenti formole = In nome della Repubblica Ligure (Legge) o (Atto) del Corpo Legislativo.... il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge, o l'Atto Legislativo qui sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito del Sigillo della Repubblica. =
143. Le Leggi, il preambolo delle quali, non fa menzione che siano state osservate le forme prescritte in qusto Capitolo ne' titoli de Consiglj de' Sessanta e de' Seniori, non devono esseri promulgate dal Direttorio: la sua responsabilit per quest'oggetto dura anni quattro.
 CAP. SETTIMO.
 Potere Esecutivo
l44. Il Potere Esecutivo  delegato a un Direttorio di cinque Membri eletti a scrutinio segreto dal Corpo Legislativo, che in tal caso fa le funzioni di Comizio Elettorale in nome della Nazione.
Il Governo Provvisorio stabilisce per la prima volta il modo dell'elezione dei Membri, che compongono il Direttorio.
Il Corpo Legislativo determina definitivamente il modo di detta elezione.
145. I Membri del Direttorio devono avere compita l'et di anni quaranta. Devono essere non astretti a celibato, ed esser domiciliati nel Territorio della Repubblica per dieci anni addietro, eccettuati gli assenti per missione pubblica.
146. Li Cittadini che sono stati Membri de' Collegj dell'antico Governo non possono essere eletti membri del Direttorio. Questa disposizione si estende anche alle cariche del Ministero.
147. Il Direttorio  rinovato per quinto ogn'anno. Sono estratti a sorte successivamente i Membri, che devono uscire per i primi quattro anni.
148. I membri che sortono, non possono essere rieletti se non dopo l'intervallo di cinque anni di vacanza.
149. L'Ascendente, il Discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, il Nipote, i Cugini in primo grado, gli Affini in questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo Membri del Direttorio, n succedersi l'un l'altro, se non dopo due anni.
150. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altro di uno de' Membri del Direttorio, il di lui successore  eletto dal Corpo Legislativo nel termine di dieci giorni.
151. Il Consiglio dei Sessanta  obbligato a proporre i Candidati nei cinque primi giorni, ed il Consiglio dei Seniori deve terminare l'elezione negli altri cinque giorni.
152. Il nuovo Membro resta eletto per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato; se per questo tempo non oltrepassa i sei mesi, l'eletto resta in funzione sino alla fine del terzo anno.
153. Il Direttorio nomina il suo Presidente: deve questo rinnovarsi ogni due mesi.
l54. Il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo s'indrizzano al Direttorio nella persona del suo Presidente.
155. Il Direttorio non pu deliberare se non vi sono presenti almeno tre membri.
156. Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Segretario, che sottoscrive insieme col Presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun Membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato; il Direttorio pu, quando lo stima necessario, deliberare senza l'assistenza del suo Segretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno dei Membri del Direttorio.
157. Il Direttorio provvede secondo le Leggi alla sicurezza interna, ed esterna della Repubblica
158. Pu fare dei Proclami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione.
159. Dispone della Forza armata, ma in niun caso pu comandarla, n collettivamente, n per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto per corso di due anni immediatamente successivi al termine di dette funzioni.
160. Se il Direttorio  informato, che si trami qualche cospirazione interna, o esterna contro la sicurezza dello Stato, pu decretare mandati di arresto, e d'imprigionamento contro i presunti autori, o complici, acciocch gli siano tradotti innanzi, e possa interrogarli. Deve per rimettergli, in caso che non fossero rilasciati, a' Tribunali competenti, e ci dentro il termine di due giorni al pi, sotto le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione arbitraria.
161. Il Direttorio nomina i Generali in Capo delle Forze Militari sia di terra, che di mare; ma non pu scegliergli tra i parenti o congiunti di alcuno de' suoi Membri ne' gradi espressi nell'Articolo 149.
162. Il Direttorio invigila sull'esecuzione delle leggi, e se  ne assicura nelle Municipalit, e nei Tribunali per mezzo di Commissarj da lui nominati.
l63. Elegge fuori del suo seno i Ministri, e gli revoca quando lo stima conveniente. Non pu scegliergli al di sotto dell'et di anni trenta, n fra Cittadini astretti a celibato, n fra parenti, o congiunti de' suoi Membri ne' gradi enunciati nell'Articolo 149. Avranno questi un'indennit di lire quindici mila dell'attuale corso all'anno.
164. I Ministri corrispondono immediatamente coll'Autorit ad essi subordinate.
165. Il Corpo Legislativo determina le incumbenze, ed il numero de' Ministri, che non possono essere pi di cinque.
166. I Ministri non formano un Consiglio. Sono rispettivamente responsabili dell'esecuzione delle Leggi, e degli ordini del Direttorio.
167. Niun Membro del Direttorio pu sortire da territorio della Repubblica senza permissione del Corpo Legislativo, se non dopo due anni, ch' uscito di carica.
168. Egli  obbligato durante questo intervallo di giustificare al Corpo Legislativo la sua residenza.
169. Gli articoli dal numero 127. al 139. inclusivamente relativi alla Garanzia del Corpo Legislativo, sono comuni ai Membri del Direttorio.
170. Nel caso, in cui pi di due Membri del Direttorio fossero chiamati in giudizio; il Corpo Legislativo provede nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provisionale durante il giudizio. Avr luogo lo stesso provvedimento nel caso, che pi di due Membri fossero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per malattia, o altra cagione.
171. Fuori dei casi espressi nella Costituzione, n il Direttorio, n alcuno dei suoi membri pu essere citato a comparire, n dall'uno, n dall'altro Consiglio.
172. I Conti, ed i schiarimenti, che saranno dimandati al Direttorio da uno, o dall'altro Consiglio, devono darsi in iscritto.
173. Il Direttorio  obbligato in ciascun'anno a presentare in iscritto ad ambidue i Consiglj i conti delle spese, lo stato delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti; ed il progetto di quelle, che egli crede conveniente di accordare, o di riformare: deve altres indicare gli abusi, che sono pervenuti a sua cognizione.
174. I Membri del Direttorio nell'esercizio delle loro funzioni non compariranno, che col distintivo nazionale, che  loro proprio. Questo  determinato dal Corpo Legislativo.
175. Il Direttorio ha la sua Guardia abituale:  pagata a spese della Repubblica, ed  composta di cento uomini.
176. Il Direttorio  accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, ove ha sempre il primo posto.
177. Ogni posto di Forza Armata deve al Direttorio ed a ciascuno de' suoi Membri, quando hanno il loro distintivo, gli onori Militari.
178. Il Direttorio risiede nello stesso Comune, in cui risiede il Corpo Legislativo.
179. I Membri del Direttorio avranno una indennit di lire ventimila, e saranno alloggiati nello stesso Palazzo: I loro appartamenti saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.
180. Il Direttorio pu in ogni tempo invitare il Consiglio dei Sessanta a prendere in considerazione un oggetto. Pu proporgli delle misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di Legge.
 CAP. OTTAVO.
 Municipalit, Assemblee di Cantone,
e Commissarj del Governo.
181. Vi  in ogni Comune una Municipalit.
182. Vi  in Genova una Municipalit composta di trenta Membri, i quali non si radunano che per nominare nel loro seno i Membri dei sei Comitati Municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altres nei casi, nei quali si riuniscono le Assemblee di Cantone.
l83. Se i Membri della Municipalit suddetta s radunassero per altri oggetti fuori degli indicati nell'Articolo precedente si renderebbero colpevoli di delitto di lesa Nazione.
l84. I Comitati Municipali, nei quali  divisa l'Amministrazione di Genova sono sei, e sono composti ognuno di cinque Membri. Questi sei Comitati sono i seguenti: cio delle Contribuzioni, di Pubblica Beneficenza, degli Edili, de' Pubblici Stabilimenti, di Polizia, e Militare.
185. La Legge determina a quale Comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non fossero indicati nel presente articolo; pu ancora rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive incumbenze de' Comitati.
186. Li diversi comitati non possono comunicare fra di loro che per mezzo de' Ministri per gli oggetti, che potessero avere in comune; e  rendono conto direttamente al Governo della loro Amministrazione. In caso di trasgressione di questo articolo si rendono colpevoli di lesa Nazione.
187. I detti Comitati sono soggetti nel rimanente alle regole stabilite nel presente Capitolo per le Municipalit.
188. Ogni Membro di Amministrazione Municipale deve avere compiti venticinque anni.
189. L'Ascendente, e il Discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, ed il Nipote, e gli Affini negl'istessi gradi non possono simultaneamente essere Membri dell'istessa Amministrazione, n succedersi se non dopo l'intervallo di un anno.
190. Non vi pu essere nell'istessa Amministrazione pi di un Cittadino astretto a celibato.
191. Sono esclusi dalle Municipalit quelli, che sono debitori, o in lite col Comune rispettivo.
192. I Membri delle Amministrazioni Municipali non possono essere rieletti alle medesime Amministrazioni, se non dopo l'intervallo di un anno.
193. Nel caso che venissero a mancare uno o pi Membri nelle Amministrazioni Municipali per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell'Articolo 191., o per assenza oltre a un mese, o altra sia cosa, gli Amministratori rimanenti possono rimpiazzarli con Cittadini di loro scelta sino all'elezioni seguenti.
194. Gli Amministratori Municipali restano in carica per tre anni; ogni anno se ne rinnova un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte quelli, che devono sortire.
195. La Legge determina in numero de' Membri di ciascheduna Amministrazione Municipale, che non potr mai essere minore di tre.
196. Le Amministrazioni Municipali sono incaricate 1. della conservazione de' fondi pubblici, e  della riscossione dei redditi di quelli, secondo che la Legge prescrive: 2. di tutto ci che riguarda le acque, le strade, l'annona, vettovaglie, ornato, spettacoli, sanit, porti, rade, confini, e pie instituzioni a norma della Legge; 3. di far osservare i regolamenti che la Legge prescrive per la guardia Nazionale, 4. di mantenere il buon ordine, e la tranquillit interna; 5. di vegliare alla sicurezza, e alla salubrit delle carceri: a questo oggetto scelgono dal loro seno due Inspettori, che visitino le carceri, e i luoghi d'arresto , e provedino, perch non sia, oltre il rigore della Legge, aggravata la condizione dei detenuti.
l97. Le Municipalit possono corrispondere direttamente con i Ministri, con obbligo per di trasmettere ai Commissarj del Governo presso il Tribunale della Giurisdizione un duplicato di tutto ci, che spediranno ai Ministri.
198. Ogni Municipalit  tenuta a render conto in ogni anno al Commissario del Governo.
199. Vi  in ciascun Cantone un'Assemblea di Cantone.
200. Le Assemblee di Cantone sono composte di un Membro di ciascuna Municipalit di Cantone eletto dalle medesime.
201. Nel Capo Luogo di ciascun Cantone risieder un Giudice di Pace, il quale presieder all'Assemblea del Cantone, quando questo  diviso in pi Comuni.
202. Le Assemblee di un Cantone composto di un solo Comune non saranno altra cosa, che l'Assemblea Municipale.
203. Le Assemblee di Cantone sono incaricate della ripartizione delle contribuzioni, e di altri oggetti loro attribuiti dalla Legge. In alcun caso per non possono mai riunirsi senza la precedente convocazione del Commissario del Governo per ordine del Direttorio Esecutivo.
204. Queste Assemblee trasmettono copia dei loro Atti, e Deliberazioni al Governo, e al suo Commissario presso il Tribunale della Giurisdizione.
205. Ogni Amministrazione Municipale custodisce con esattezza il registro civico, il registro militare, ed il registro delle nascite, matrimonj, e morti di tutti gl'Individui del suo comune.
206. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone non possono modificare gli Atti del Corpo Legislativo, n quelli del Direttorio Esecutivo, n sospenderne l'esecuzione, n ingerirsi in alcuna maniera, in ci che appartiene al Potere Giudiziario.
207. Le Municipalit, e le Assemblee di Cantone non possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza sugl'interessi generali della Repubblica. La loro corrispondenza  ristretta unicamente a quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla Legge.
208. I Commissarj del Governo sono incaricati: 1. a vegliare sopra i Tribunali, le Municipalit, e le Assemblee di Cantone, ed a richiedere l'osservanza delle Leggi, senza alcun diritto di censura; 2. a corrispondere coi Ministri per denunziare agli stessi le trasgressioni delle Autorit Costituite dalla Giurisdizione, e per trasmettere a queste gli ordini del Direttorio e dei Ministri; 3. a mandare ogni anno al Direttorio il ristretto de' conti delle Municipalit, ed Assemblee di Cantone delle rispettive Giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati, ove sia d'uopo d'osservazioni.
209. Il Corpo Legislativo determina le regole, e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni, affidate alle Municipalit, alle Assemblee di Cantone, ed alli Commissarj del Governo.
210. Il Commissario del Governo dopo tre anni dalla accettazione della Costituzione dovr essere scelto dal Direttorio Esecutivo fra i Cittadini domiciliati da pi di un anno nella Giurisdizione, ove deve risiedere: la sua et non pu essere minore di anni trenta.
211. Il Corpo Legislativo fisser lo stipendio di questo Commissario del Governo.
212. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone sono subordinate ai Ministri.
213. Ogni Commissario deve pubblicare ogni anno in istampa i Conti della Giurisdizione.
214. I predetti corpi consegnano in ciascun semestre i protocolli all'Archivio della rispettiva Giurisdizione, nel quale ciaschedun Cittadino potr prenderne comunicazione.
 CAP. NONO.
POTERE GIUDIZIARIO
 Disposizioni generali
215. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate n dal Corpo Legislativo, n dal Potere Esecutivo.
216. I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del Potere Legisitivo, n fare alcun regolamento.
217. Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di alcuna legge, n citare innanzi loro gli Amministratori Pubblici a cagione delle loro funzioni.
218. Nessuno pu essere sottratto alla giurisdizione del Giudice che la Legge gli assegna, n in forza di alcuna Commissione n per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.
219. L'amministrazione della giustizia per tutto il Territorio Ligure  gratuita.
220. I Giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, n sospesi se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al Tribunal di Cassazione.
221. L'Ascendente, il Discendente. il Fratello, lo Zio, il Nipote, i Cugini, e gli Affini in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.
222. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche. I Giudici deliberano in secreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e sulla Legge, e non mai sulle autorit n su gli esempj.
223. Il Codice delle Leggi Civili, e Criminali  uniforme per tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo  incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due Codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.
La Repubblica non conosce altro potere giudiziario, che quello stabilito dalla Costituzione.
224. Non si pu impedire ad alcun di far decidere sulle sue differenze per mezzo d'arbitri scelti dalle parti.
225. Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, n lasciamo luogo a ricorso di nullit, o di revisione, a meno che le Parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.
226. Vi  ogni Cantone un Giudice di Pace almeno che risieder nel Capo-luogo del Cantone. Durer in carica un anno: e potr essere rieletto indefinitamente.
227. Il Corpo Legislativo pu accrescere il numero de' Giudici di Pace secondo il bisogno; e in questo caso determina la loro rispettiva residenza.
228. La Legge determina gli oggetti su i quali i Giudici di Pace decidono senza rimedio d'appellazione. Determina quelli ancora ne' quali essi decidono appellabilmente.
229. Vi sono dei Tribunali particolari per il commercio di terra e di mare. La Legge determina i luoghi, dove  utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.
230. Non vi  alcuna Camera, o Corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gli interessi del commercio
231. Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di commercio non possono giudicare n senza appello, n con appello, sono portati immediatamente innanzi ai Giudici di Pace per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non pu conciliarli, li rimette al Tribunale Civile. 
232. Vi  in ciascuna Giurisdizione un Tribunale Civile e  Criminale composto di tre membri. Il numero di detti membri pu dal Corpo Legislativo essere aumentato nelle Giurisdizioni, la popolazione delle quali eccede il numero di 50. mila anime. In questo caso per il Tribunale  sempre diviso in Sezioni composte di tre membri.
233. Il Corpo Legislativo determiner il resto circa l'organizzazione del Potere Giudiziario dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.
L'attuale organizzazione  provvisoriamente conservata.
234. Vi saranno due Corpi di Giurati in materia Criminale, uno di accusa, e l'altro di Giudizio. La Legge determina le loro funzioni, e organizzazione.
 Giustizia Correttiva, e Criminale.
235. Nessuno pu essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi  incaricato della Polizia; e nessuno pu essere messo in arresto, o detenuto se non  colto in flaganti o in virt di un mandato d'arresto degli Uffiziali di Polizia, o del Direttorio Esecutivo nei casi dell'Articolo 160. o di un ordine d'imprigionamento di un Tribunale, o di un decreto di accusa del Corpo Legislativo nei casi in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.
236. Affinch l'ordine d'arresto possa essere eseguito conviene: 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge in conformit della quale viene ordinato; 2. che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.
27. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi a chi  incaricato della Polizia, sar esaminata al pi tardi in termine di ventiquattro ore.
238. Se risulta dall'esame non esservi motivo d'incolpazione contro di lei, sar subito rimessa in libert: se vi  motivo di mandarla alla casa d'arresto vi sar condotta nel pi breve spazio di tempo, il quale non potr mai oltrepassare i tre giorni.
239. Nessuna persona arrestata pu essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti que' casi nei quali la Legge permette di restar libero sotto cauzione.
240. Nessuna persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, pu essere condotta, o detenuta, se son nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per case d'arresto, di giustizia, o di detenzione.
241. Nessun Custode o Carceriere pu ricevere o ritenere alcuna persona se non in virt di un mandato d'arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 235. e 236, di un ordine d'imprigionamento, di un Decreto di accusa o condanna a prigionia o a detenzione correzionale, e senza che l'abbia trascritto nel suo registro.
242. Il Custode o Carceriere dovr presentare la persona del detenuto all'Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che ne sar richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.
243. La presentazione della persona detenuta non potr ricusarsi a' suoi Parenti, ed Amici, che esibiranno un ordine dell'Ufficiale Civile, il quale sar sempre tenuto d'accordarlo a meno che il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice trascritto sopra il suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto.
244. Ogni Uomo qualunque sia la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a' quali la Legge d il diritto d'arresto, che dar, segner, eseguir, o far eseguire l'ordine d'arrestare un individuo, o chiunque anche in caso d'arresto autorizzato dalla Legge, condurr, o ricever, o riterr un individuo in luogo di detenzione, non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i Custodi e Carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.
245. Ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione, esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge,  un delitto.
246. Le prigioni per gli accusati sono luoghi di custodia e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.
247. Le prigioni devono avere tutti i comodi che esige l'Umanit, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurczza della persona detenuta.
248. I Tribunali, che presiedono alle prigioni, i Carcerieri e gl'inservienti devono prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.
 CAP. DECIMO.
 Tribunale di Cassazione.
249. Vi  per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione:  composto di nove Membri, i quali si eleggono dal Corpo Legislativo a scrutinio secreto nel modo che sar prescritto dalla Legge, e per la prima volta dal Governo Provvisorio. Questo Tribunale pronunzia 1. sulle dimande di nullit contro i giudizj inappellabili proferiti dai Tribunali; 2. sulle dimande di rimandare un giudizio da un Tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, e di sicurezza pubblica; 3. Sulle quistioni d'incomprensione, e di nullit negli affari Criminali, e sugli atti d'accusa contro un Tribunale intiero.
250. Il Tribunale di Cassazione non pu in alcun caso giudicare del merito delle cause, ma esso annulla i giudicati, quando ne' processi sono state violate le forme, o quando i giudicati contengono espressa contravvenzione alla Legge, e rimette il merito della causa al Tribunale, che deve prenderne cognizione.
251. Allorch dopo un'anullazione, il secondo giudizio sopra il merito  attaccato co i medesimi mezzi del primo, la quistione non pu pi essere agitata nel Tribunale di Cassazione senza essere stata sottomessa al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il tribunale di Cassazione  obbligato di conformarsi. Ogni anno questo Tribunale invia ai due Consiglj una Deputazione, che presenta loro lo stato de' giudizj pronunziati colla nota in margine, il testo della Legge, che ha determinato il giudizio.
252. Vi  presso il Tribunale di Cassazione un Commissario del Governo; per mezzo di questo il Direttorio denunzia al detto Tribunale, senza pregiudizio del diritto delle Parti interessate, gli atti per mezzo de' quali i Giudici hanno oltrepassato i loro poteri. Il Tribunale annulla questi Atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto  denunziato al Corpo Legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di aver intesi, e citati gli incolpati.
253. Il Corpo Legislativo non pu annullare li Giudizj del Tribunale di Cassazione, pu per procedere personalmente contro i Giudici, che avessero prevaricato.
254. Questo Tribunale si rinova ogni anno per terzo.
 CAP. UNDECIMO
 Alta Corte di Giustizia
255. Vi  un'Alta Corte di Giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo Legislativo sia contro i suoi proprj Membri, sia contro quelli del Direttorio Esecutivo. L'Alta Corte di Giustizia  composta di cinque Giudici, di due Accusatori Nazionali, e di Alti Giurati nominati dai Comizj Elettorali delle Giurisdizioni.
256. L'Alta Corte di Giustizia non si forma, che in virt di un Proclama del Corpo Legislativo pubblicato dal Consiglio de' Sessanta. Essa si forma, e tiene le sue Sessioni nel luogo designato dal Proclama. Questo luogo non pu essere pi vicino di dieci miglia a quello ove risiede il Corpo Legislativo.
257. Quando il Corpo Legislativo ha proclamato la formazione dell'Alta Corte di Giustizia, il Tribunale di Cassazione nomina quindici Cittadini in una Sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque a scrutinio secreto, che sono i cinque Giudici dell'Arte Corte di Giustizia. Essi scelgono fra di loro un Presidente.
258. Il Tribunale di Cassazione nomina nella medesima Sessione per via di scrutinio secreto alla maggiorit assoluta de' voti due de' suoi Membri per fare presso l'Alta Corte di Giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.
259. Gli Atti di accusa sono stesi dal Consiglio dei Sessanta.
260. Le Assemblee Elettorali d'ogni Giurisdizione nominano tutti gli anni due Giurati per l'Alta Corte di Giustizia.
261. Il Direttorio fa stampare, e pubblicare dopo un mese dall'epoca delle elezioni, la lista dei Giurati nominati per l'Alta Corte di Giustizia.
 CAP. DUODECIMO
 Della Forza Armata.
262. La forza armata  istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione della Legge.
263. La forza armata  essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo Armato pu deliberare.
264. Essa si distingue in Guardia Nazionale, ed in Truppa assoldata.
265. Il Territorio della Repubblica  diviso in sette fino a dieci Divisioni Militari comandate ciascuna da un Ufficiale di Truppa di linea. Il Corpo Legislativo determiner il numero, l'estensione, e la forza di ciascuna divisione.
 Della Guardia Nazionale.
266. La Guardia Nazionale  composta di tutti i Cittadini, e Figli dei Cittadini in istato di portare le armi.
267. La sua organizzazione, e disciplina  eguale per tutta la Repubblica. Essa  determinata dal Corpo Legislativo. I Liguri, che sono atti a portar le armi non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non ci sono scritti al ruolo della Guardia Nazionale.
268. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata
269. Il Comando della Guardia Nazionale di una Giurisdizione non pu essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.
270. Comando della Guardia Nazionale nel Comune di Genova non pu esser abitualmente affidato ad un solo Cittadino.
271. Se si giudica necessario di radunare la Guardia Nazionale di uno, o pi Giurisdizioni il Direttorio Esecutivo pu nominare un Comandante temporaneo finch dura l'urgenza.
272. Gli Uffiziali della Guardia Nazionale sono eletti a tempo dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo l'intervallo fissato dal Corpo Legislativo.
273.In ogni Cantone vi  un Capo della Guardia Nazionale eletto da' suoi Fratelli d'armi.
274. Ogni volta, che la Guardia Nazionale  comandata in nome della Legge, non pu dispensarsi dall'ubbidire.
275. In caso di pericolo imminente qualunque Amministrazione Municipale richiede, ed ottiene la Guardia Nazionale dai Cantoni limitrofi; ma allora tanto l'Amministrazione Municipale, che ha richiesto, quanto i Capi della Guardia Nazionale, devono con sollecitudine renderne conto al Commissario del Governo, e questo al Direttorio.
 Della Truppa assoldata.
276. La Repubblica mantiene anche in tempo di pace una truppa assoldata di Terra, ed una Forza Armata di Mare.
277. La Truppa si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo, che la Legge determina.
278. I Comandanti in Capo non sono nominati che in caso di guerra. Ricevono dal Direttorio Esecutivo delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste Commissioni si limita ad una Campagna, ma possono essere prorogate.
279. La Truppa, e Marineria assoldate sono sottomesse a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.
280. Nessuna parte della Guardia Nazionale, n della Truppa assoldata pu agire per servizio interiore della Repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle Autorit costituite nelle forme prescritte dalla Legge.
281. Nulladimeno il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla Forza Armata l'esecuzione  delle Leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il Territorio Ligure. Niun Corpo di Truppa straniera pu esser introdotto sul Territorio della Repubblica senza il previo consenso del Corpo Legislativo.
 CAP. DECIMOTERZO.
 Delle Contribuzioni
282. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finch sia messo in attivit un sistema Daziario uniforme per tutta la Repubblica: ad eccezione per delle imposizioni, che sono abolite dalla presente Costituzione.
283.  abolita ogni imposizione sul Grano, e sul Vino, che si consumano dentro il Territorio della Repubblica: sono per eccettuati i Liquori, e i Vini forestieri.
284. Il Corpo Legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicuri il vantaggio della Repubblica.
285. Il Corpo Legislativo stabilisce ogni anno una imposizione personale; essa non deve cadere sopra quelli, che non possedono se non il necessario; gli altri devono portarla in proporzione delle loro facolt.
286. Il Corpo Legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa pi opportuna: ma fra le ordinarie dovr stabilirne una Territoriale. Tutti i beni di qualunque natura siano, inclusi i beni Ecclesiastici, che esistono nel Territorio della Repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.
287. Il Corpo Legislativo estender il Porto-franco a tutti i punti i pi convenienti del Territorio della Repubblica. Potr ancora sopprimerlo intieramente. In ogni caso former un sistema daziario, che provegga alla indennit della cassa Nazionale.
288. Il Direttorio dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed il loro introito: d a questo effetto tutti gli ordine necessarj.
289. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale delle spese pubbliche, si stampano ogni anno.
290. Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate secondo la loro natura. Esse esprimono le somme introitate, e le spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell'Amministrazione generale.
291. Le Amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere o diminuire le contribuzioni fissate dal Corpo Legislativo, n deliberare o permettere senza esservi autorizzate da esso, alcun imprestito locale, a carico de'	Cittadini della Giurisdizione, o del Comune.
292. Il solo Corpo Legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d'ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e di determinarne il tipo.
293. Il Direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.
 Tesoreria Nazionale.
294. Vi sono tre Commissarj della Tesoreria Nazionale eletti dal Consiglio dei Seniori sopra una lista di nove, che sar presentata dal Consiglio de' Sessanta. Continuano nelle loro funzioni per tre anni. Se ne cambia uno ogni anno, e pu essere confermato una sola volta per altri tre anni: dopo questa conferma non pu essere rieletto, che dopo la vacanza di due anni almeno.
295. I Commissarj della Tesoreria Nazionale sono incaricati; 1. di vegliare sulla riscossione di tutti i denari Nazionali; 2. di ordinare il giro dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll'assenso del Corpo Legislativo, mediante la firma di due di loro almeno: 3. di tenere un conto aperto d'introito ed esito col Ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni Giurisdizione, e coi diversi Pagatori distribuiti nelle  Giurisdizioni; 4. di mantenere con detti Ricevitori e Pagatori, colle Agenzie, ed Amministrazioni, la corrispondenza necessaria per assicurare l'introito esatto, e regolare delle pubbliche rendite.
296. Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione se non in virt: 1. di un decreto del Corpo Legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto: 2. di un ordine del Direttorio entro i limiti delle somme che lascia a sua disposizione il Corpo Legislativo: 3. di un mandato sottoscritto dal Ministro, a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del Direttorio, e dei Decreti del Corpo Legislativo che autorizzano il pagamento.
297. Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni Giurisdizione, le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori nelle Giurisdizioni devono trasmettere alla Tesoreria i loro conti rispettivi. La Tesoreria Nazionale li verifica, e se li trova esatti li approva.
298. Il Corpo Legislativo elegge fuori del suo seno tre Censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al Consiglio de' Seniori, come si prescrive per i Commissarj della Tesoreria Nazionale, perch adempiano le incombenze delle quali parlano gli articoli seguenti.
299. Il Conto generale delle entrate, e delle spese della Repubblica munito degli attestati, e ricapiti giustificativi,  presentato da' Commissarj della Tesoreria ai Censori, che lo verificano, e se regge lo approvano.
300. I Censori della Contabilit se vengono in cognizione colle loro osservazioni di qualche abuso, sono tenuti d'informarne il Corpo Legislativo, e di proporre nei loro rapporti le misure convenevoli agli interessi della Repubblica.
301. Il Bilancio de' conti approvato da' Censori  reso pubblico colle stampe.
302. Terminato l'oggetto di loro incumbenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il Corpo Legislativo.
303. I Commissarj della Tesoreria, ed i Censori del conto non possono essere sospesi, o dimessi dal loro Ufficio, se non dal Corpo Legislativo; ma nell'intervallo, fra le due sedute del Corpo Legislativo, il Direttorio pu sospendere e sorrogare provvisionalmente uno de' Commissarj della Tesoreria Nazionale, con obbligo per di farne rapporto all'uno, e all'altro Consiglio tosto che ripigliano le loro funzioni.
 CAP. DECIMOQUARTO
 Istruzione Pubblica.
304. La Repubblica prende cura dell'istruzione dei suoi Cittadini.
305. In ogni Cantone vi  almeno una Scuola Primaria, nella quale i fanciulli imparano a leggere, scrivere, gli Elementi del calcolo, i principj della Morale, e la Costituzione.
306. La Repubblica provvede agli emolumenti dei Direttori di queste Scuole Primarie nel modo, che si determina dal Corpo Legislativo.
307. I Direttori sono eletti dalle rispettive Assemblee di Cantone per un triennio, possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.
308. I Commissarj del Governo, intese le rispettive Municipalit, propongono al Corpo Legislativo i Comuni ne' quali  utile stabilire dello nuove Scuole, o migliorare le Scuole superiori alle primarie, avuto riguardo alla localit, ed alla Popolazione.
309. Il Corpo Legislativo determina il numero, ed il luogo tanto delle Scuole primarie quanto delle superiori.
310. Le rispettive Assemblee di Cantone ne eleggono i soggetti.
311. Il Corpo Legislativo  incaricato di formare un piano per tutti i stabilimenti di pubblica Istruzione, Educazione, e Studio; questo piano deve essere uniforme in tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo prescrive pure il numero dei Professori, ne determina gli stipendj, e i requisiti.
312. Evvi per tutta la Repubblica un solo istituto Nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, ed a perfezionare le Arti, e le Scienze, principalmente l'Agricoltura, e la Navigazione, per le quali si stabiliscono ovunque si creder pi opportuno delle pubbliche Scuole, onde portarle al maggior grado di perfezione in tutta l'estensione della Repubblica.
313. I Professori dell'Instituto Nazionale sono eletti dal Direttorio. Quelli di qualunque Accademia, o Universit, che esistesse in qualunque Giurisdizione della Repubblica sono pure eletti dal Direttorio sulla presentazione di una lista tripla, e che sar formata dal predetto Instituto. Il Corpo Legislativo stabilisce, e sanziona il piano delle elezioni per gli uni e per gli altri.
314. I diversi stabilimenti di pubblica Istruzione non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.
315. Tutte le lascite destinate al mantenimento di pubbliche scuole, e di Collegj particolari per l'educazione della Giovent sono applicate agli oggetti contenuti nel presente Articolo. Salva per l'indennit di quegl'Individui che avessero in loro favore una particolare chiamata.
316. Le pubbliche Scuole, che gi esistono in qualche Comune della Repubblica, vi saranno conservate con le loro Lascite rispettive, le quali saranno amministrate dalla Municipalit del Comune. Saranno per soggette al presente Regolamento.
317. Vi  un Istituto Militare Nazionale nel luogo creduto dal Corpo Legislativo pi opportuno. Vi sono nella Repubblica Scuole Militari subalterne. Il Corpo Legislativo ne determina il numero, ed i luoghi, e ne approva le rispettive organizzazioni.
318, I Cittadini possono formare degli Stabilimenti d'Istruzione e di educazione, e formare Societ per	 concorrere al progresso delle Scienze, e delle Arti: Le Autorit costituite vegliano sopra questi stabilimenti.
319. Dal Corpo Legislativo si stabiliscono delle Feste Nazionali in tutta la Repubblica per mantenere la fraternit fra i Cittadini, e per affezionarli alla Costituzione. Vi sar particolarmente una gran Festa generale nel giorno 14. Giugno di ciascun anno, che rammemori al Popolo Ligure la sua rigenerazione.
 CAP. DECIMOQUINTO.
 Relazioni Estere.
320. Il Direttorio Esecutivo nomina, e d le istruzioni agli Agenti diplomatici, incaricati o di risiedere stabilmente presso le Potenze Estere; o d'intavolare particolari negoziazioni.
321. La Guerra non pu essere decisa, se non con un Decreto del Corpo Legislativo sulla proposizione formale, e necessaria del Direttorio Esecutivo.
322. I due Consiglj concorrono nelle forme ordinarie al Decreto, col quale vien decisa la Guerra.
323. In caso di ostilit imminenti, o cominciate, di minaccie, o preparativi di Guerra contro la Repubblica Ligure, il Direttorio  tenuto d'impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il Corpo Legislativo.
324. Pu suggerire l'accrescimento di forze, e le nuove disposizioni Legislative, che le circostanze potessero esigere.
325. Il solo Direttorio pu mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di Terra, e di Mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di Guerra.
326.  autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cio armistizj, naturalizzazioni, e trattati preliminari di Pace.
327. Il Direttorio conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere con le Potenze Estere in nome della	 Repubblica tutti i Trattati di Pace, di Alleanza, di Tregua, di Neutralit, di Commercio, ed altre Convenzioni, che stima necessarie al bene della Repubblica: e ci anche per mezzo di Agenti Diplomatici da lui nominati.
328. Nessun trattato, o Convenzione  valida, n pu eseguirsi o aver forza, se non dopo la ratifica del Corpo Legislativo, il quale pu tenere secreto, quando lo stimi opportuno, qualche articolo: questo per non potr essere contrario agli Articoli palesi,	e dovr essere pubblicato al pi presto possibile.
329. L'uno e l'altro Consiglio deliberano in secreto, ossia in Comitato Generale, sopra la guerra, e la pace.
 CAP. DECIMOSESTO.
 Riforma della Costituzione.
330. Se l'esperienza facesse conoscere gli inconvenienti di qualche articolo della Costituzione, il Consiglio de' Seniori ne proporr la revisione.
331. La proposizione del Consiglio de' Seniori  in questo caso sottomessa alla ratifica del Consiglio de' Sessanta.
332. Allorch nello spazio di nove anni la proposizione del Consglio de' Seniori, ratificata da quello de' Sessanta, sar stata fatta in tre epoche diverse lontane almeno tre	anni una dall'altra, si convocher un'Assemblea di Riforma.
333. Per la prima volta per basta una sola proposizione del Consiglio dei Seniori, ratificata da quello dei Sessanta, e pu l'assemblea di Riforma convocarsi dopo il terzo anno della Repubblica.
334. Quando ha luogo l'Assemblea di Riforma si fa nella seguente maniera.
335. Il Consiglio dei Sessanta ne d l'avviso al Direttorio il quale fa radunare senza ritardo i Comizj Primarj per la formazione dei Comizj Elettorali, che dovranno eleggere al pi presto possibile i Membri dell'Assemblea di Riforma in quella	maniera medesima, nella quale si eleggono i Membri del Corpo Legislativo.
336	. I Membri dell'Assemblea di Riforma si mandano da diversi Distretti in quella stessa proporzione, che si osserva per la formazione del Corpo Legislativo. Avranno gli stessi requisiti dei Membri del Consiglio dei Seniori.
337. L'assemblea di Riforma  composta di Sessanta Membri.
338. I Cittadini che sono Membri del Corpo Legislativo non possono essere n Elettori, n Deputati di Riforma.
339. Il Consiglio de' Seniori stabilisce il luogo ove radunasi l'Assemblea di Riforma, che dovr essere in distanza non minore di quindici miglia dalla Residenza del Corpo Legislativo.
340. L'assemblea ha la facolt di cambiare il luogo della sua Residenza, non violando per le Leggi della distanza prescritta nell'articolo precedente.
341. Quest'Assemblea non esercita alcuna Funzione Legislativa, n di Governo; ma si limita alla Riforma dei soli articoli costituzionali indicati dal Corpo Legislativo, e che le vengono trasmessi in iscritto dal Direttorio.
342. I Membri dell'Assemblea di Riforma deliberano in comune, e propongono la Riforma entro il termine di giorni trenta al pi.
343. Quest'Assemblea dirige immediatamente ai Comizi primarj il progetto di Riforma da Essa stabilito, e subito spedito il progetto l'Assemblea  disciolta.
344. I Comizj Primarj accettano, o rigettano colla pluralit de' voti le proposte Riforme. Questi Comizj non durano pi di tre giorni.
345. La Costituzione resta nel suo pieno vigore, anche in ordine agli articoli sottoposti a revisione fino a tanto che non sia accettata da' Comizj la Riforma proposta.
346. I Membri dell'Assemblea di Riforma ricevono un'indennizzazione di lire dodici del corso attuale al giorno.
347. Finch durano le loro funzioni non possono essere chiamati in Giudizio se non per decreto della stessa Assemblea.
348. In nessun tempo possono essere chiamati in Giudizio per rendere conto di quello, che hanno detto, o scritto nell'esercizio della loro incumbenza.
349. L'Assemblea di Riforma non interviene ad alcuna cerimonia. Ha il diritto di Polizia nel luogo della sua residenza, e nel circondario che essa determina.
350. Le sue sessioni sono pubbliche, e si regolano come quelle del Corpo Legislativo. Chi  escluso dall'essere Membro del Corpo Legislativo,  escluso dall'essere Membro dell'Assemblea di Riforma.
 CAP. DECIMOSETTIMO.
 Disposizioni Generali.
351. I Fedecommessi, Primogeniture,  e Sostituzioni di qualunque specie, e denominazione sono incompatibili colla presente Costituzione. Non  pi lecito d'instituirne per l'avvenire.
352. Il Corpo Legislativo determina dentro un anno il modo di soppressione dei Fedecommessi gi esistenti.
353. Resta abolito il cos detto gius di Avvocazione in tutta la sua estensione.
354. In tutti gli atti pubblici sar inscritta l'Era della Repubblica Ligure, che comincia il giorno 14. Giugno 1797.
355. Tutti i Funzionari Pubblici avranno un distintivo che sar determinato dalla Legge.
356. La Legge pure determina quali Funzionarj Pubblici debbano avere un'indennit, e a quale somma debba scendere.
357. Non esiste fra i Cittadini alcuna superiorit, fuori che quella de' Funzionarj pubblici; e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.
358. I Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei Comizj primarj, o nelle Assemblee Comunali, e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
359. Ogni Individuo pu presentare petizioni alle Autorit costituite. Molti Individui possono presentarne, purch siano sottoscritte da ognuno. Niuna associazione pu presentarne collettivamente, fuorch le Autorit Costituite, e solamente per oggetti relativi alle loro incumbenze. Nessuno Individuo, n alcuna particolare associazione pu fare a nome del Popolo petizioni, o rappresentanze, e molto meno arrogarsi la qualificazione di Popolo Sovrano. La contravvenzione a quest'articolo  un attentato contro la sicurezza pubblica, ed i contravventori saranno arrestati, e processati a norma della Legge.
360. Ogni attruppamento armato  un attentato contro la sicurezza pubblica, e deve essere immediatamente disperso colla Forza armata.
361. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere disperso, prima per via di comando verbale, quindi colla Forza Armata, se  necessario.
362. Pi Autorit Costituite non possono riunirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da tale unione pu essere eseguito.
363. Nessuno pu portare insegne, che conservino la memoria di funzioni anteriormente esercitate o di servigi prestati.
364. Nessun cittadino pu rinunciare n in tutto, n in parte all'indennizzazione, o salario, che gli  accordato dalla Legge a cagione delle pubbliche funzioni.
365. I Cittadini che ricusano le pubbliche cariche senza legittima causa da dichiararsi dal Corpo Legislativo, sono considerati indifferenti al bene della Patria.
366. Avvi nella Repubblica uniformit di pesi, di misure e di monete.
Il Corpo Legislativo far eseguire la disposizione di questo Articolo il pi presto, che si potr.
367. Non vi sono luoghi immuni dalle esecuzioni della giustizia nel Territorio della Repubblica.
368. La casa di ogni Cittadino  un asilo inviolabile: niuno pu entrarvi, fuorch ne' casi d'incendio, d'inondazione, o di chiamate, che vengano dall'interno della casa.
369. Pu entrarvi la Forza Armata in caso di rissa, o di tumultuario, o sospetto attruppamento; o ancora per eseguirvi gli ordini delle Autorit costituite, diretti contro qualche individuo, che sia stato precedentemente accusato, e decretato di cattura, a norma delle Leggi: il tutto sotto la responsabilit delle Autorit costituite, che hanno dato l'ordine dell'arresto.
370.  proibita ogni visita domiciliare, ed ogni esecuzione civile in tempo di notte. Sono permesse di giorno, in virt della Legge, e per la persona, e l'oggetto espressamente indicato nell'atto, che ordina la visita, o l'esecuzione.
371. Non possono formarsi corporazioni, n associazioni contrarie all'ordine pubblico.
372. Nessuna assemblea di Cittadini pu qualificarsi per Societ Popolare.
373. Nessuna societ particolare, che si occupi di questioni politiche pu corrispondere con altre, n aggregarsi ad esse, n tenere sessioni pubbliche composte di Associati, o di Assistenti distinti gli uni dagli altri, n imporre condizioni di ammissione, e di eligibilit, n arrogarsi diritto di esclusione n far portare a' suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione.
374. Non vi  privilegio, n Maestranza n Corporazione, n diritto di Collegio, o privativa di Arti, Mestieri, o Professioni, n limitazione alla libert del Commercio, all'esercizio delle Arti, e Industria di qualunque specie, e particolarmente dell'Arte Tipografica. Sono comprese in questo Articolo le corporazioni di Famiglia.
375. Provvisionalmente restano nello stato, in cui si trovano i Collegi, e le Corporazioni indicate. Il Corpo Legislativo  incaricato di trovare i mezzi pi convenienti di accordare le soppressioni colle indennit, che saranno giuste in favore di quelli individui, che venissero a soffrire indebitamente del danno nello scioglimento di detti Corpi, e ci dovr eseguire fra il termine di un anno al pi.
376. Qualunque privilegio esclusivo in questo genere, quando le circostanze lo rendono necessario  essenzialmente provvisionale, e non ha effetto, che per un anno, se pure non  formalmente rinnovato. Non potr per prolungarsi in qualunque caso oltre il termine di anni dieci.
377. La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, la salute dei Cittadini, e la fede pubblica. L'ammissione all'esercizio di queste professioni non pu per giammai dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.
378. Il Corpo Legislativo deve provvedere alla ricompensa degl'Inventori, o al mantenimento della propriet esclusiva delle loro Scoperte, o Produzioni.
379. I Padri di dieci Figli viventi avranno una gratificazione da determinarsi dal Corpo Legislativo.
380. Gli Stranieri stabiliti, o no nel Territorio della Repubblica Ligure succedono nelle eredit de' loro parenti Stranieri o Liguri. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni stabili nel Territorio della Repubblica, e disporne come i Cittadini Liguri in tutte quelle maniere, che sono autorizzate dalle Leggi. Queste disposizioni per avranno luogo soltanto rispetto a quelle Nazioni che hanno adottate le medesime disposizioni verso della Nazione Ligure.
381. Non pu essere impedito a chi che sia di dire, scrivere, far stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno pu essere responsabile di quel che ha scritto o pubblicato colle stampe, o in qualunque altra maniera, se non nei casi  preveduti dalla legge. Per questi l'Autore, o lo Stampatore saranno responsabili.
382. La Repubblica Ligure per gli effetti civili, politici ed economici non riconosce che i Poteri Costituzionali, n altre Leggi fuori di quelle, che emanano dal suo Corpo Legislativo. Queste Leggi sono le stesse per tutti i Cittadini senza alcuna distinzione.
383. La Nazione Ligure proclama, come garante della fede pubblica, che, dopo un'alienazione legalmente consumata di Beni Nazionali, qualunque ne sia l'origine,  l'Acquirente legittimo non pu esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal Tesoro Nazionale, qualora vi sia luogo.
384. Non vi sono nella Repubblica esenzioni, n privative n privilegj di alcuna sorta, che esimano alcun Cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti, che sono comuni.
385. Nella Repubblica Ligure non vi sono distinzioni di nobilt, di cavalleria, d'ordini, di nascita, o di alcun'altra maniera possibile.
386. Non vi sono giurisdizioni, n diritti feudali, n titoli, n denominazioni o prerogative che ne derivano.
387. Nessuno dei Poteri instituiti dalla Costituzione ha il diritto di alterarla, salvo le riforme, che potranno esservi fatte secondo la disposizione del Capitolo 16.
388. Il debito Pubblico  un carico sacro per la Nazione. I fondi, ed introiti della Repubblica sono ipotecati per sicurezza di tutti i suoi creditori.
389. Si dichiara soppressa, come incompatibile colla unit della Repubblica, e colla Sovranit del Popolo, qualunque Giurisdizione 	Civile, e Criminale della Banca di S. Giorgio, e la propriet, e l'amministrazione delle Gabelle in essa transfuse dall'antico Governo.
390. Sar dal Corpo Legislativo determinato l'interesse annuale da corrispondersi per l'indennit dei Luogatarj, prendendo per termine medio la rendita de' Luoghi di dieci anni addietro. Sar pure calcolato nel modo sopraindicato il prodotto annuale degli stabili posseduti dalla Banca. Sar questo dedotto dal totale dell'interesse annuo dei luoghi; ed il residuo former il debito annuale della Nazione verso i Luogatarj.
391. I depositi esistenti nella Banca formano un debito particolare della medesima.
392. Nel caso che qualche Popolazione si unisse al Territorio della Repubblica, il Corpo Legislativo determina il modo, nel quale essa concorrer a nominare la Rappresentanza Nazionale.
393. Il Corpo Legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente Costituzione, che non possono essere messe in attivit prontamente, e generalmente, onde la Repubblica non ne risenta detrimento.
394. La Nazione Ligure aborrisce la schiavit, e non la soffre sul di lei territorio.
394. I Cittadini avranno sempre presente, che dalle buone elezioni delle Assemblee Primarie, ed Elettorali dipende principalmente la conservazione, e la prosperit della Repubblica.
396. Il Popolo Ligure affida il deposito della presente Costituzione alla fedelt del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei Padri di Famiglia, alla virt delle Spose, delle Madri, e al coraggio, e Patriotismo di tutti i Liguri.
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LIBERT	EGUAGLIANZA
Il Governo Provvisorio:
Sul rapporto della Commissione Speciale di verificazione, dichiara, e fa noto al Popolo Ligure che il progetto di Costituzione  rimasto accettato nel giorno 2 Dicembre alla mattina.
La suddetta Commissione  incaricata di pubblicare colle stampe al pi presto il risultato della deliberazione di tutte le Assemblee Parrocchiali.
Si annunzj al Popolo Ligure l'accettazione della Costituzione per mezzo dell'artigliera, e di bande Militari.
Il Comitato Militare  incaricato dell'esecuzione di questo ultimo decreto.
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Dal Palazzo Nazionale li 9 Dicembre 1797.
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Anno 1. della Libert Ligure.
G. DURAND Vice Presidente.
CARBONARA Segretario.
...
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...
FINE.

